Sez. U, Sentenza n. 15849 del 07/07/2009 (Rv. 609053 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Controversia non soggetta "ratione temporis" al d.lgs. n. 80 del 1998 - Domanda di risarcimento danni promossa nei confronti dell'Amministrazione datrice di lavoro - Per mancato ristoro delle patite lesioni per infortunio lavorativo - Condotta omissiva della P.A. - Violazione di obbligo contrattuale - Conseguenza - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego per il quale non trova applicazione, "ratione temporis", il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la domanda di risarcimento danni promossa da un dipendente pubblico contro l'Amministrazione datrice di lavoro appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ove la condotta omissiva dell'Amministrazione - produttiva del danno conseguente al mancato ristoro delle patite lesioni per infortunio sul lavoro - costituisca la diretta conseguenza della violazione di un obbligo contrattuale. (Nella specie, il lavoratore, aiuto psichiatra presso il dipartimento di salute mentale dell'ex USL n. 10 di Teano, nel corso di una visita domiciliare eseguita nell'espletamento dell'attività lavorativa, aveva subito una aggressione da un paziente, riportando lesioni invalidanti; il medico, richiesta l'erogazione delle prestazioni economiche conseguenti all'infortunio sul lavoro, si era visto opporre un rifiuto da parte dell'INAIL, per essere ormai prescritto il diritto alle anzidette prestazioni, in quanto l'Amministrazione aveva omesso di denunziare all'Istituto l'infortunio subito dal proprio dipendente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)