diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5468 del 06/03/2009 (Rv. 607060 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Controversia non soggetta "ratione temporis" al d.lgs. n. 80 del 1998 - Domanda di risarcimento danni per lesione all'integrità psicofisica proposta da un dipendente - Riparto della giurisdizione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607060-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego per il quale non trova applicazione, "ratione temporis", il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativamente a controversia promossa, dinanzi al TAR nel 1995, da un netturbino comunale, dispensato dal servizio nel dicembre 1989 per inidoneità fisica, che lamentava un danno biologico in conseguenza dell'assegnazione di mansioni inadatte alle sue condizioni fisiche e, quindi, illegittime).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)