diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4713 del 28/03/1996 Ud. (dep. 09/05/1996) Rv. 204548 - 01

Impugnazioni penali - Appello - In genere | Questioni dedotte nei motivi di appello - Obbligo di risposta del giudice - Limiti - Motivo di impugnazione formulato genericamente - Mancanza di motivazione da parte del giudice di appello sul punto - Difetto di motivazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204548-01

Impugnazioni penali - Appello - In genere

I motivi costituiscono una parte essenziale ed inscindibile della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi della lett. c) dell'art. 581 cod. proc. pen., articolati in maniera specifica: devono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza. In mancanza di ciò, viene meno l'obbligo del giudice di fornire una risposta a tutte le questioni proposte, in quanto tale obbligo trova un limite nella genericità della censura. Ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, non ha alcun fondamento, a nulla rilevando che il giudice di merito non abbia in concreto rilevato tale vizio. (La Suprema Corte ha enunciato il principio di cui in massima, in relazione ad un caso nel quale la Corte d'Appello non aveva fornito motivazione, confermando l'impugnata decisione, in ordine alla richiesta dell'appellante - formulata in maniera apodittica e con un generico riferimento ai "criteri fissati nell'art. 133 cod. pen." - di giudizio di prevalenza, anziché di equivalenza, delle attenuanti generiche sulla recidiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)