Sez. 5, Sentenza n. 4867 del 29/11/2000 Ud. (dep. 05/02/2001) Rv. 219060 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Genericità dei motivi di appello- Inammissibilità originaria del gravame - Passaggio in giudicato della sentenza di merito - Sussistenza - Dichiarazione dell'intervenuta prescrizione nel giudizio di cassazione - Possibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
In tema di requisiti dell'impugnazione, nel caso in cui i motivi di appello siano affetti da vizi che ne comportano l'inammissibilità originaria (nella specie per genericità), deve ritenersi che, nonostante la proposizione del gravame, la sentenza di merito sia passata in giudicato, con la conseguente impossibilità di dichiarare in cassazione l'eventuale intervenuta prescrizione del reato ex articolo 129 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)