Sez. 3, Sentenza n. 13757 del 20/09/2002 (Rv. 557487 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Pendenza - Giudice competente per valore - Individuazione - Merito della causa - Decisione - Competenza - Competenza del giudice dell'opposizione competente per valore (nel caso, giudice di pace) - Configurabilità - Domande di assegnazione del credito e di restituzione - Decisione - Competenza - Competenza del giudice dell'opposizione competente per valore (nel caso, giudice di pace) - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In materia di procedimento civile esecutivo, in caso di opposizione all'esecuzione già iniziata, il giudice (nel caso, il giudice di pace) individuato come competente per valore ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 615 e 17 cod. proc. civ., è competente a decidere anche il merito della controversia; in quanto giudice dell'opposizione e non dell'esecuzione, esso è viceversa incompetente a decidere le domande di assegnazione e di restituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 512, Legge 19/02/1998 num. 51 CORTE COST., Legge 19/02/1998 num. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)