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Sez. 3, Sentenza n. 19488 del 23/08/2013 (Rv. 627580 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615 | Opposizione all'esecuzione iniziata - "Credito per cui si procede" ex art. 17 cod. proc. civ. - Nozione.
Stato
decisa il 2013-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627580-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615

In materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l'esecuzione sia già iniziata, l'individuazione del giudice competente deve essere effettuata, in applicazione dell'art. 17 cod. proc. civ., sulla base del "credito per cui si procede" e, quindi, dell'importo del credito di cui al pignoramento e non dell'importo del credito di cui al precetto

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)