Sez. 3, Sentenza n. 19488 del 23/08/2013 (Rv. 627580 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615 | Opposizione all'esecuzione iniziata - "Credito per cui si procede" ex art. 17 cod. proc. civ. - Nozione.
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615
In materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l'esecuzione sia già iniziata, l'individuazione del giudice competente deve essere effettuata, in applicazione dell'art. 17 cod. proc. civ., sulla base del "credito per cui si procede" e, quindi, dell'importo del credito di cui al pignoramento e non dell'importo del credito di cui al precetto
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)