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Sez. L, Sentenza n. 4301 del 20/07/1985 (Rv. 441778 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - IDONEITÀ AI FINI DELL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA ESCLUSIONE - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO NEL RITO DEL LAVORO.*
Stato
decisa il 1985-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441778-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - IDONEITÀ AI FINI DELL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA ESCLUSIONE - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO NEL RITO DEL LAVORO.*

Anche nel rito del lavoro opera il principio secondo cui la contumacia del convenuto - pur essendo liberamente apprezzabile ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., che consente al giudice di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo - non importa ammissione della domanda attorea né, al pari del silenzio nel campo negoziale, equivale ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale non è perciò dispensato dall'Onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese. (V 5210/84, mass n 436956).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)