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Sez. 3, Sentenza n. 1293 del 06/02/1998 (Rv. 512363 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE | Contumacia del convenuto - Valore probatorio - Implicita ammissione dei fatti posti a fondamento della domanda - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di controversia agraria.
Stato
decisa il 1998-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512363-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE

Anche nel rito del lavoro, applicabile alle controversie agrarie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 47 della legge n. 203 del 1982, vale il principio secondo cui la contumacia del convenuto non equivale all'ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)