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Sez. 3 - , Ordinanza n. 18971 del 13/06/2022 (Rv. 665182 - 01)

LOCAZIONE - AFFITTO - LOCATORE - IN GENERE | Locazione ad uso abitativo - Recesso del conduttore - Forma - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665182-01

LOCAZIONE - AFFITTO - LOCATORE - IN GENERE

Il recesso del conduttore dal contratto di locazione ad uso abitativo dev'essere comunicato per iscritto, essendo tale tipo di contratto soggetto alla forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998.

Legge 09/12/1998 num. 431 art. 1 com. 4, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1373, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 3 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)