Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22647 del 27/09/2017 (Rv. 645726 - 01)
LOCAZIONE - AFFITTO - LOCATORE - IN GENERE | Locazione ad uso abitativo - Risoluzione consensuale - Comunicazione scritta - Necessità - Fondamento.
LOCAZIONE - AFFITTO - LOCATORE - IN GENERE
Il contratto di locazione ad uso abitativo, soggetto all'obbligo di forma scritta ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998, deve essere risolto con comunicazione scritta, non potendo, in questo caso, trovare applicazione il principio di libertà delle forme, che vale solamente per i contratti in forma scritta per volontà delle parti e non per quelli per i quali la forma scritta sia prescritta dalla legge “ad substantiam”.
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 1 com. 4, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)