Sez. 2 - , Ordinanza n. 25487 del 21/09/2021 (Rv. 662255 - 02)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE | Ammissibilità in qualsiasi stato e grado del giudizio - Limiti - Presentazione dell'istanza prima della rimessione della causa in decisione – Necessità – Conseguenze – Formulazione in comparsa conclusionale - Esclusione.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE
La previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione e, cioè, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni; ne consegue che la querela non può essere avanzata negli scritti difensivi, quale - nella specie - la comparsa conclusionale, successivi a tale scansione processuale e riservati alla sola illustrazione delle difese.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)