Sez. 1, Sentenza n. 1870 del 01/02/2016 (Rv. 638381 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE | Ammissibilità in qualsiasi stato e grado del giudizio - Limiti - Intervento dell'istanza prima della rimessione della causa in decisione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE
La previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione, ossia entro l'udienza di precisazione delle conclusioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso l'istanza di sospensione del gravame ritenendo tardivamente formulata, solo nella memoria di replica alla comparsa conclusionale, la dichiarazione della parte interessata, di aver proposto, con altro giudizio, querela di falso in via principale contro l'avviso di ricevimento relativo alla notifica dell'atto di appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)