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Sez. L, Sentenza n. 587 del 26/01/1981 (Rv. 411073 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - RIDUZIONE TARIFFARIA ACCORDATA DAL DATORE DI LAVORO AI PROPRI DIPENDENTI - VALORE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL PREZZO DI MERCATO - NECESSITA - PRODUZIONE DEL BENE A TARIFFA RIDOTTA DA PARTE DELLO STESSO DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411073-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - RIDUZIONE TARIFFARIA ACCORDATA DAL DATORE DI LAVORO AI PROPRI DIPENDENTI - VALORE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL PREZZO DI MERCATO - NECESSITA - PRODUZIONE DEL BENE A TARIFFA RIDOTTA DA PARTE DELLO STESSO DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA.*

Il valore della riduzione tariffaria (nella specie, erogazione a prezzo agevolato dell'energia elettrica da parte dell'ENEL ai suoi dipendenti) va determinato, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, in rapporto con il prezzo di mercato del bene ricevuto, a nulla rilevando che tale bene sia prodotto dallo stesso datore di lavoro, poiche, solo con riferimento ad un parametro obiettivo, e possibile determinare esattamente la misura della base imponibile senza alcuna discriminazione tra i soggetti tenuti all'obbligazione contributiva.*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)