Sez. L, Sentenza n. 446 del 18/01/1984 (Rv. 432674 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - ESTENSIONE EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - ESTENSIONE EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969.*
Nella retribuzione imponibile ai fini del computo dei contributi previdenziali, attesa la nuova formula dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 che assoggetta a contribuzione non più soltanto il "corrispettivo dell'opera prestata", come l'art. 27 del d.P.R. n. 797 del 1955, ma quanto il lavoratore riceve in "dipendenza del rapporto di lavoro", deve comprendersi qualsivoglia dazione del datore di lavoro, ancorché semplicemente diretta a salvaguardare il salario, non compresa nel novero delle tassative eccezioni contemplate dalla norma, potendosi vincere la presunzione di onerosità della medesima solo attraverso la dimostrazione della esistenza di una specifica causa negoziale. (V 1976/81, mass n 412674; (V 587/81, mass n 411073).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)