Sez. U, Sentenza n. 5073 del 15/03/2016 (Rv. 639212 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE | Avvocato stabilito - Iscrizione all'albo - Dispensa dalla prova attitudinale - Condizioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE
L'avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell'Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 115 del 1992, se - nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 12 del d.lgs. n. 96 del 2001, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale - abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, tale presupposto non essendo, invece, integrato ove l'avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buona fede, con il titolo di avvocato invece che con quello professionale di origine.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 115 art. 8, Decreto Legisl. 01/02/2001 num. 96 art. 12, Direttive del Consiglio CEE 16/02/1998 num. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)