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Sez. 1, Sentenza n. 7157 del 29/11/1983 (Rv. 431764 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - PRESENTAZIONE NELLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CHE HA EMESSO LA DECISIONE IMPUGNATA - IN GENERE - TERMINI - PRESENTAZIONE DEL RICORSO DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CENTRALE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431764-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - PRESENTAZIONE NELLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CHE HA EMESSO LA DECISIONE IMPUGNATA - IN GENERE - TERMINI - PRESENTAZIONE DEL RICORSO DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CENTRALE - CONSEGUENZE.*

Ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, il ricorso alla commissione tributaria centrale deve essere proposto, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del dispositivo della decisione impugnata, mediante presentazione dell'atto alla segreteria del giudice a quo, la quale, nella successione cronologica dei vari termini previsti dalla stessa norma, provvede all'istruttoria dell'impugnazione (notificazione di copia del ricorso alla controparte, ricezione di memorie e di eventuale impugnazione incidentale di quest'ultima) e, dopo un ulteriore termine a disposizione delle parti per prendere visione del fascicolo ed il ritiro di copia delle deduzioni di controparte, trasmette gli Atti alla commissione centrale già pronti per la decisione. Pertanto, se il ricorso venga presentato direttamente alla segreteria della commissione centrale, e questa lo trasmetta alla segreteria della commissione di secondo grado per gli adempimenti previsti dal citato art. 25 del d.P.R. n. 636 del 1972, la tempestività dell'impugnazione va accertata in relazione alla data dell'unico termine previsto dal legislatore per l'inizio delle operazioni preliminari alla decisione della commissione centrale, ossia alla data di ricezione del ricorso da parte della segreteria della commissione di secondo grado, rimanendo priva di qualunque Rilevanza la data di presentazione del ricorso medesimo alla segreteria della commissione centrale.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)