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Sez. 1, Sentenza n. 2667 del 23/04/1985 (Rv. 440461 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - PRESENTAZIONE NELLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CHE HA EMESSO LA DECISIONE IMPUGNATA - IN GENERE - PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CENTRALE - TRASMISSIONE ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - RISPETTO DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440461-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - PRESENTAZIONE NELLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CHE HA EMESSO LA DECISIONE IMPUGNATA - IN GENERE - PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CENTRALE - TRASMISSIONE ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - RISPETTO DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Qualora il ricorso alla commissione tributaria centrale, avverso pronuncia della commissione di secondo grado, anziché essere depositato presso la segreteria del giudice "a quo", come previsto dall'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, venga direttamente presentato alla segreteria della commissione centrale, e da essa trasmesso alla segreteria della commissione di secondo grado per gli adempimenti prescritti dalla citata norma, la ricezione da parte di quest'ultima del ricorso medesimo segna il momento con riferimento al quale deve essere riscontrata l'osservanza del termine di impugnazione (sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione del dispositivo della decisione impugnata). (V 7157/83, mass n 431764; (V 4826/81, mass n 415535).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)