Sez. U, Sentenza n. 9652 del 17/07/2001 (Rv. 548246 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Domanda di rilascio o di rinnovo di concessione - Accoglimento subordinato al pagamento di canoni - Contestazione sulla quantificazione degli stessi - Giurisdizione del giudice ordinario - Esclusione - Fondamento - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Le controversie concernenti la consistenza di canoni dovuti in corrispettivo di una concessione "in fieri", essendone stata presentata domanda di rinnovo, il cui accoglimento la P.A. condizioni al pagamento di tali canoni, sulla quantificazione dei quali insorga contestazione, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, atteso che, affinché possa sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, deve ricorrere il presupposto della concessione, sicché, fino a quando essa non sia rinnovata - se è configurabile un interesse al rinnovo, tutelabile davanti al giudice amministrativo - non v'è un diritto, già sorto, a pagare come canone della concessione una anziché altra somma, e dunque non ne può essere chiesta tutela al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)