Sez. U, Sentenza n. 16041 del 14/11/2002 (Rv. 558499 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Domanda di rinnovo di concessione - Accoglimento subordinato al pagamento dei canoni - Contestazione sulla relativa quantificazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Limiti - Determinazione autoritativa del canone da parte dell'ente pubblico - Rilevanza - Esclusione - Poteri del giudice - Pronuncia, in via incidentale, sulla legittimità degli atti amministrativi generali di fissazione dei criteri per la quantificazione dei canoni - Legittimità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Le controversie concernenti la consistenza di canoni dovuti quale corrispettivo di una concessione "in fieri", come quella per la quale sia stata presentata domanda di rinnovo, il cui accoglimento la p.a. condizioni al pagamento di tali canoni, e sulla quantificazione dei quali insorga contestazione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, anche quando i compensi pretesi formino oggetto di provvedimenti tariffari determinati autoritativamente dall'ente pubblico, non potendo legittimamente ravvisarsi, in tali ipotesi, ed ai fini del corretto riparto della giurisdizione, una controversia relativa ad interessi legittimi correlati al corretto esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione di determinare l'importo dei canoni (la cui valutazione non potrebbe essere legittimamente sottoposta al controllo del giudice ordinario). Peraltro, il giudice ordinario può pronunciarsi, con efficacia limitata al rapporto attribuito alla sua competenza (e, quindi, in via incidentale), sulla legittimità degli atti generali con cui la stessa amministrazione abbia fissato i criteri per la quantificazione dei detti canoni.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)