Sez. 2, Sentenza n. 1206 del 24/04/1971 (Rv. 351361 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - MANCATA INTEGRAZIONE NEI CONFRONTI DI TUTTI I PROPRIETARI DELL'OPERA - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRETORE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - MANCATA INTEGRAZIONE NEI CONFRONTI DI TUTTI I PROPRIETARI DELL'OPERA - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRETORE - ESCLUSIONE.*
La dichiarazione da parte del giudice di appello della nullita del giudizio di nuova opera in primo grado per mancata evocatio in jus di tutti i proprietari dell'opera comporta la rimessione delle parti davanti al primo giudice di merito e non davanti al pretore come giudice dell'Azione cautelare.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)