Sez. 3, Sentenza n. 4025 del 05/11/1976 (Rv. 382687 - 01)
AZIENDA - AVVIAMENTO - TUTELA GIURIDICA - SUBLOCAZIONE DELL'IMMOBILE O CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - CONTESTUALE CESSIONE O LOCAZIONE DELL'AZIENDA - COMUNICAZIONE AL LOCATORE - LEGITTIMAZIONE DEL SOLO CONDUTTORE - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE DEL LOCATORE - DECORRENZA.*
AZIENDA - AVVIAMENTO - TUTELA GIURIDICA - SUBLOCAZIONE DELL'IMMOBILE O CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - CONTESTUALE CESSIONE O LOCAZIONE DELL'AZIENDA - COMUNICAZIONE AL LOCATORE - LEGITTIMAZIONE DEL SOLO CONDUTTORE - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE DEL LOCATORE - DECORRENZA.*
In tema di locazione di immobili adibiti all'Esercizio di una attivita commerciale od artigiana che abbia rapporti diretti con il pubblico degli utenti o dei consumatori, qualora il conduttore, avvalendosi della facolta attribuitagli dall'art 5 della legge 27 gennaio 1963, n 19, sublochi l'immobile o ceda il contratto di locazione a un terzo, cedendo o locando anche l'azienda, legittimato a fare la relativa comunicazione al locatore, prescritta dalla citata norma, e soltanto il conduttore, non anche il subconduttore o il cessionario. Pertanto, solo dalla comunicazione fatta dal conduttore decorre il termine di quindici giorni entro il quale il locatore puo opporsi per gravi motivi con atto notificato al conduttore.*
Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)