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Sez. 2, Sentenza n. 396 del 07/02/1966 (Rv. 320789 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320789-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione della gravita dell'impedimento - del tribunale o delle parti- per cui, a norma dell'art.115 disp.Att. Cod.proc.civ., puo essere rinviata la discussione della causa, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito ed e insindacabile in Cassazione. *

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)