Sez. L, Sentenza n. 992 del 14/03/1975 (Rv. 374387 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - RIFERIMENTO ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - RINVIO DELL'UDIENZA - RILEVANZA - VALUTAZIONE DELL'IMPEDIMENTO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - RIFERIMENTO ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - RINVIO DELL'UDIENZA - RILEVANZA - VALUTAZIONE DELL'IMPEDIMENTO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Ai fini della procedibilita dell'appello, la tempestivita della restituzione del fascicolo di parte va calcolata non in relazione all'udienza collegiale di discussione della causa originariamente fissata dall'istruttore, ma con riferimento alla nuova udienza a cui la causa e stata rinviata e discussa. Rientra nel potere discrezionale del giudice del merito di valutare la gravita dell'impedimento del giudice e delle parti, che determina il rinvio; ma tale valutazione e insindacabile in Sede di legittimita soltanto se il rinvio della udienza di discussione della causa sia stato concesso dal giudice del merito per uno dei motivi previsti dalla legge (art 115 disp att cod proc civ) ovvero sull'accordo delle parti. (nella specie, l'udienza, nonostante l'eccezione d'improcedibilita del gravame da parte dell'appellato, era stata rinviata senza la menzione di alcun impedimento del giudice o della parte). (V 2144/67, mass n 329284; 396/66, mass n 320789; (V 1508/64, mass n 302152; 945/64, mass n 301332).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)