Sez. 3, Sentenza n. 6897 del 22/06/1993 (Rv. 482861 - 01)
Fidejussione - Validità | Invalidità dell'obbligazione principale - Deroga convenzionale al disposto ex art. 1939 cod. civ. - Valutazione.
Fidejussione - Validità
La pattuizione con la quale le parti, in deroga all'art. 1939 cod. civ., stabiliscono che la fidejussione conserva efficacia anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale deve essere considerata non apposta, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., senza travolgere l'intero contratto, nei limiti in cui comporti una eccedenza quantitativa dell'obbligazione del fidejussore rispetto a quella dell'obbligato principale, in contrasto con il carattere accessorio dell'una riguardo all'altra, sempreché l'invalidità della obbligazione principale sia stata dedotta avanti al giudice di merito per farne discendere l'anzidetta limitazione della efficacia della copertura fidejussoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1939
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)