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Sez. 3, Sentenza n. 4117 del 10/04/1995 (Rv. 491714 - 01)

FIDEJUSSIONE - VALIDITÀ | Deroga convenzionale al disposto dell'art. 1939 cod. civ. - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491714-01

FIDEJUSSIONE - VALIDITÀ

Nel contratto avente ad oggetto l'assunzione di garanzia fidejussoria, le clausole che, in deroga alla disciplina legale della fidejussione, rendano insensibile l'obbligazione del fidejussore alle vicende inerenti all'obbligazione del debitore garantito, ivi compresa quella con cui il primo rinunci ad eccepire nei confronti del creditore l'eventuale invalidità del debito del secondo, configurano un legittima ed efficace espressione della autonomia negoziale delle parti, qualora si ricolleghino ad un interesse meritevole di tutela giuridica, come nel caso di fidejussione in favore di una banca per tutti i debiti, anche futuri ed eventuali, di un determinato cliente, in considerazione dei peculiari connotati della garanzia personale generale correlata ad operazioni con istituti di credito (ove il garante si trova normalmente in una posizione comune con il garantito, con la possibilità di controllare od ispirare il comportamento di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1939, Cod. Civ. art. 1941, Cod. Civ. art. 1945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)