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Sez. L - , Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018 (Rv. 648044 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Socio amministratore di s.r.l.- Iscrizione alla gestione commercianti - Presupposti - Attività lavorativa e attività di amministrazione - Distinzione - Criteri.
Stato
decisa il 2018-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648044-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 36 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 208 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 11 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)