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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8613 del 03/04/2017 (Rv. 643947 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Amministratore di società di capitali - Contemporaneo esercizio di attività lavorativa autonoma e di commerciante - Doppia contribuzione - Verifica dei requisiti della "coesistenza" - Compito del giudice di merito - Elementi di prova - Contenuto - Onere a carico dell’ente.
Stato
decisa il 2017-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643947-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In tema di contributi previdenziali, sorge l'obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 208 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 11 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)