Sez. 2 - , Ordinanza n. 18392 del 08/06/2022 (Rv. 664989 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Inadempimento - Risoluzione del contratto mediante diffida ad adempiere - Successivo esercizio del diritto di recesso della parte non inadempiente - Esclusione - Limitazione del risarcimento alla ritenzione della caparra o al doppio della caparra prestata - Ammissibilità - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
In tema di inadempimento contrattuale, una volta conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione del contratto al quale accede la prestazione di una caparra confirmatoria, l'esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso, cosicchè la parte non inadempiente che limiti fin dall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra ad essa versata o alla corresponsione del doppio della caparra da essa prestata, in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell'effetto risolutorio.
Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454 com. 3, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)