Sez. 2, Sentenza n. 19938 del 14/11/2012 (Rv. 624482 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Ingiunzione per contributi condominiali - Opposizione - Contemporaneo giudizio di impugnazione della deliberazione condominiale - Rapporti tra i due giudizi - Sospensione cautelare o annullamento con sentenza non passata in giudicato, della delibazione - Effetti sull'opposizione - Producibilità nel giudizio di cassazione relativo all'opposizione - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l'opposizione qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, secondo comma, cod. civ., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione. Né opera, con riferimento a detta sentenza, il divieto di produzione nel giudizio di cassazione, di cui all'art. 372 cod. proc. civ., il quale si riferisce esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito e non si estende a quelli, successivi, comprovanti il venir meno dell'efficacia della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)