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Sez. 3, Sentenza n. 2666 del 27/10/1966 (Rv. 325115 - 01)

MANDATO - MANDATARIO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE - APPARENZA IURIS - ELEMENTI - COMPORTAMENTO COLPOSO DELL'APPARENTE MANDANTE.*
Stato
decisa il 1966-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325115-01

MANDATO - MANDATARIO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE - APPARENZA IURIS - ELEMENTI - COMPORTAMENTO COLPOSO DELL'APPARENTE MANDANTE.*

Ai fini dell'applicabilita del principio dell'apparenza giuridica, nei confronti dell'apparente mandante ed a favore del terzo, che abbia in buona fede, contrattato con persona sfornita di procura, occorre che l'apparenza sia cagionata da un comportamento colposo dell'apparente mandante, tale da giustificare nel terzo la ragionevole convinzione che egli abbia validamente conferito a quella persona l'esercitato potere di rappresentanza: nel qual caso, per l'esigenza della tutela della buona fede del terzo, al quale il predetto principio e preordinato, l'apparente mandante rimane vincolato - ex apparentia iuris - dall'attivita negoziale in suo nome esplicata dal falsus procurator.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)