Sez. 3, Sentenza n. 2830 del 16/07/1976 (Rv. 381580 - 01)
IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - TRASFERIMENTO - CESSIONE DELL'AZIENDA E DELLA DITTA - OMESSA PUBBLICITA DEL TRASFERIMENTO - OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL CESSIONARIO - RESPONSABILITA SOLIDALE DELL'IMPRENDITORE CEDENTE - CONDIZIONI.*
IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - TRASFERIMENTO - CESSIONE DELL'AZIENDA E DELLA DITTA - OMESSA PUBBLICITA DEL TRASFERIMENTO - OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL CESSIONARIO - RESPONSABILITA SOLIDALE DELL'IMPRENDITORE CEDENTE - CONDIZIONI.*
L'imprenditore che trasferisce l'azienda con il suo nome commerciale, senza introdurre o farvi introdurre alcuna variazione che valga a rendere noto al pubblico l'intervenuto trasferimento, ovvero senza provvedere ad una pubblicita di fatto idonea all'indicato fine, e solidalmente responsabile con il cessionario, in forza del principio della cosiddetta apparenza del diritto, delle obbligazioni assunte dal cessionario medesimo, usando la stessa ditta, verso i terzi di buona fede, i quali, ignari della cessione, abbiano potuto ragionevolmente ritenere di aver trattato con il cedente o con persona munita del potere di rappresentare il cedente. (V 355/68, mass nn 331319 e 331320; (V 2666/66, mass n 325115; (Conf 1118/58; (Conf 3389/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2560, Cod. Civ. art. 2565
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)