Sez. 5, Sentenza n. 21161 del 02/10/2009 (Rv. 609931 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Cartellone contenente la ragione sociale della ditta - Esposizione sul fabbricato dell'azienda - Imposta comunale sulla pubblicità - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE
È soggetto all'imposta comunale sulla pubblicità un cartellone, nel quale è riprodotta in grandi dimensioni (ventiquattro metri quadrati) la ragione sociale della ditta, esposto sul fabbricato dell'azienda, ricorrendo il presupposto d'imponibilità di cui all'art. 5 del d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507; questo, infatti consiste nell'astratta possibilità che il messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, solleciti la domanda di beni e servizi da parte di un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perchè vengono a trovarsi in un luogo determinato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)