Sez. 2, Sentenza n. 696 del 10/03/1971 (Rv. 350474 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - CAUSA IN TEMA DI VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI - DETERMINAZIONE DEL VALORE - RIFERIMENTO ANALOGICO ALLE CAUSE IN MATERIA DI SERVITU - FATTISPECIE RELATIVA AD EDIFICIO NON CENSITO.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - CAUSA IN TEMA DI VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI - DETERMINAZIONE DEL VALORE - RIFERIMENTO ANALOGICO ALLE CAUSE IN MATERIA DI SERVITU - FATTISPECIE RELATIVA AD EDIFICIO NON CENSITO.*
Ai fini della Competenza il valore di una causa vertente sulla dedotta violazione delle distanze legali deve essere determinato in via analogica secondo il criterio dettato in tema di servitu, facendosi riferimento quale fondo servente a quello del convenuto, in quanto soggetto ai limiti legali dei quali l'attore chiede l'osservanza. (nella specie, e stata affermata la Competenza per valore del tribunale, poiche il fondo servente era stato identificato nell'edificio di nuova costruzione, non censito e quindi di valore indeterminabile, in difetto di elementi ex actis per una stima del suo preciso valore). (V 2967'67, mass n 330654' 755'68, mass n 332008).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)