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Sez. 2, Sentenza n. 1662 del 06/06/1974 (Rv. 369842 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - CAUSE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI - APPLICABILITA - VALUTAZIONE EX ACTIS - IMMOBILE NON SOTTOPOSTO A TRIBUTO - OMESSA PROVA DEL TRIBUTO - EQUIVALENZA - INSUSSISTENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DEL CONVENUTO - ONERE PROBATORIO DEL CONVENUTO - OMESSO SODDISFACIMENTO - REIEZIONE DELL'ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1974-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369842-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - CAUSE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI - APPLICABILITA - VALUTAZIONE EX ACTIS - IMMOBILE NON SOTTOPOSTO A TRIBUTO - OMESSA PROVA DEL TRIBUTO - EQUIVALENZA - INSUSSISTENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DEL CONVENUTO - ONERE PROBATORIO DEL CONVENUTO - OMESSO SODDISFACIMENTO - REIEZIONE DELL'ECCEZIONE.*

L'art 15 cod proc civ applicabile anche in tema di cause vertenti sull'assunta violazione di distanze legali, con riferimento al tributo gravante sul fondo del convenuto, la dove statuisce che se l'immobile non e sottoposto a tributo il giudice determina ex actis il valore della causa, ritenendola di valore indeterminabile ove gli Atti non offrano elementi utili per la stima, si riferisce ad una situazione realmente negativa, di concreta non sottoposizione dell'immobile a tributo diretto verso lo stato situazione che non puo presumersi sussistente per il mero fatto che sia stata omessa la dimostrazione del tributo. La prova della sottoposizione o non sottoposizione dell'immobile a tributo, onde trarre gli effetti voluti, in dipendenza o dell'entita del tributo medesimo oppure di una valutazione ex actis o della presunzione della indeterminabilita del valore, in caso di dimostrazione concreta di sicuro non assoggettamento a tributo, incombe sul convenuto che solleva l'eccezione di incompetenza per valore del pretore, adito dall'attore. In Mancanza di tale prova l'eccezione dev'essere disattesa. (V 696'71, mass n 350474; 691'71, mass n 350465; (V 952'70, mass n 346402).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)