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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23603 del 09/10/2017 (Rv. 646042 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Contributi pubblici - Richiesta di restituzione per accertata illegittimità dell’erogazione - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla data della revoca del contributo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646042-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

In tema di contributi pubblici, qualora il difetto della “causa solvendi” sopravvenga all’erogazione del contributo, il diritto dell’amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell’accertamento dell’illegittimità dell’erogazione, l’indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione. (Principio affermato in un caso in cui il contributo regionale ex l.r. Lazio n. 82 del 1978, percepito dal beneficiario nel 1980, era stato revocato dall’amministrazione nel 1992, che ne aveva richiesto la restituzione a seguito dell’accertamento della falsità delle attestazioni rese dal beneficiario per ottenerlo, con conseguente insussistenza delle condizioni per l’erogazione).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 29/12/1978 num. 82, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)