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Sez. U, Sentenza n. 1035 del 01/03/1978 (Rv. 390380 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - QUESTIONI DI ESTIMAZIONE SEMPLICE IN MATERIA DI IMPOSTE STRAORDINARIE SUL PATRIMONIO - DEVOLUZIONE ALLE COMMISSIONI DISTRETTUALI E PROVINCIALI.*
Stato
decisa il 1978-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390380-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - QUESTIONI DI ESTIMAZIONE SEMPLICE IN MATERIA DI IMPOSTE STRAORDINARIE SUL PATRIMONIO - DEVOLUZIONE ALLE COMMISSIONI DISTRETTUALI E PROVINCIALI.*

L'art 22 del RDL 7 agosto 1936 n 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari, il quale, in materia di imposte dirette, sottrae alla giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria le questioni di estimazione semplice, devolute alle sole commissioni distrettuali e provinciali, trova applicazione anche con riguardo alle imposte straordinarie sul patrimonio, ai sensi del rinvio disposto dall'art 45 del DPR 9 maggio 1950 n 203. Pertanto, a seguito di pronuncia definitiva delle commissioni tributarie in tema di imposta straordinaria sul patrimonio, deve negarsi la proponibilita dell'Azione giudiziaria in ordine a questioni che attengano esclusivamente alla Determinazione del valore dell'attivita da sottoporsi a tributo, con indagine limitata a fatti materiali, mentre gli eventuali vizi del procedimento dinanzi a dette commissioni, ove riconducibili a violazione di legge, possono costituire solo motivo di ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione. (V 24/73, mass n 361773).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., DPR 09/05/1950 num. 203 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)