Sez. U, Sentenza n. 24 del 10/01/1973 (Rv. 361773 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - RISPETTIVA NOZIONE - COMPETENZA RISPETTIVA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E DELL'AGO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - RISPETTIVA NOZIONE - COMPETENZA RISPETTIVA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E DELL'AGO.*
Si ha giudizio di estimazione semplice, devoluto alla cognizione delle commissioni tributarie, tutte le volte in cui, ai fini della sussistenza, entita, qualita, natura e causa del reddito tassabile, l'accertamento sia limitato alla valutazione discrezionale di dati ed elementi di puro fatto, prescindendo da ogni indagine di diritto. Sono attribuite, per contro, alla cognizione dell'autorita giudiziaria ordinaria le questioni di estimazione complessa, nel cui novero rientrano quelle che comportano un'operazione giuridica di interpretazione ed applicazione di leggi, regolamenti, pronunzie, Atti e negozi giuridici, concernenti l'imposta presa in considerazione e si risolvono, percio, in un giudizio di valore; come quando siano dedotti vizi del processo di accertamento, ovvero quando l'apprezzamento dei fatti accertati involga la risoluzione di una questione di diritto sull'imposizione tributaria, attraverso la Determinazione dei criteri giuridici che debbono presiedere alla predetta interpretazione. (V 2203/71, mass n 352995; 1181/70, mass n 346794).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)