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Sez. 3, Sentenza n. 2253 del 03/10/1967 (Rv. 329451 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE.*
Stato
decisa il 1967-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329451-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE.*

Spetta al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la congruenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare il fondamento o meno della pretesa, salvo che legge disponga altrimenti e cio nell'Esercizio dei suoi poteri di prudente apprezzamento degli elementi emersi. (Conf. 2079-66 264-65 1063-65 1079-65 1574-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)