Sez. L, Sentenza n. 30535 del 27/11/2024 (Rv. 672952-01)
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Istituzione delle graduatorie per le supplenze del personale docente ed educativo - Violazione della relativa disciplina - Risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato - Natura ed effetti della risoluzione - Successiva irrogazione di licenziamento disciplinare - Violazione del principio del ne bis in idem - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
In tema di contratti conclusi per il conferimento di incarichi per le supplenze del personale docente ed educativo della scuola pubblica, la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, a causa della violazione delle disposizioni inerenti all'inserimento nelle graduatorie istituite a tal fine, non ha natura disciplinare e sanzionatoria, conseguendo all'accertata inosservanza di dette disposizioni, sicché la successiva irrogazione nei confronti del titolare del contratto risolto di un licenziamento disciplinare, per gli stessi fatti già posti a base della cessazione del rapporto, non contrasta con il principio del ne bis in idem.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)