Sez. 3, Sentenza n. 16130 del 09/07/2009 (Rv. 608975 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - MOTIVO - ILLECITO | Nozione - Portata - Conseguenze - Valutazione del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - MOTIVO - ILLECITO
Il motivo illecito - che, se comune ad entrambe le parti, quando sia stato il solo a determinarne la volontà, comporta la nullità del contratto - si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento, poiché contraria a norma imperativa o ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa. La valutazione compiuta al riguardo dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivata. (Nella specie è stata confermata la sentenza impugnata con cui si era ritenuta la nullità di un contratto di vigilanza e custodia a mezzo di guardie giurate, per averne i contraenti stabilito l'operatività anche in zone territoriali in cui la società commissionaria non era abilitata ad operare, così eludendo le norme di ordine pubblico che assoggettano tale attività ad autorizzazione prefettizia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)