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Sez. U, Sentenza n. 10603 del 25/10/1993 (Rv. 484066 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Causa - Motivo - Illecito | Nozione - Intento delle parti di recare pregiudizio ad altri - Motivo illecito - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484066-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Causa - Motivo - Illecito

Il motivo illecito - che, se comune ad entrambe le parti e determinante per la stipulazione, determina la nullità del contratto - si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento, poiché contraria a norma imperativa o ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa. Pertanto, l'intento delle parti di recare pregiudizio ad altri, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non è illecito, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca in via generale, come per il contratto in frode alla legge, l'invalidità del contratto in frode dei terzi, qui qual, invece, l'ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall'altrui attività negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)