Sez. 5, Sentenza n. 8190 del 11/04/2011 (Rv. 617575 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE | Avvisi di rettifica e accertamento - Motivazione - Indicazione dei presupposti di fatto e di diritto - Necessità - Differenza dall'avviso di liquidazione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE
In tema di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, a norma dei commi 2-bis degli artt. 34 e 35 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, l'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di successione e l'avviso di accertamento e liquidazione d'ufficio devono indicare, a pena di nullità, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'atto, cui vanno allegati gli atti richiamati (o riprodotti nel contenuto essenziale), a differenza dell'avviso di liquidazione di cui all'art. 33 del decreto citato, che si risolve in una mera liquidazione d'imposta secondo criteri predeterminati dalla legge e attraverso semplici operazioni contabili, alla stregua di quanto dichiarato dallo stesso contribuente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 com. 2 n. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 35 com. 2 n. 2, Decreto Legisl. 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)