diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 4566 del 25/02/2010 (Rv. 611884 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Lite pendente - Definizione ex art. 16, terzo comma, della legge n. 289 del 2002 - Presupposti - Liquidazione dell'imposta di successione sulla base della dichiarazione presentata dagli eredi - Definibilità - Esclusione - Fondamento - Mera liquidazione di imposta sulla base della volontà espressa dal contribuente.
Stato
decisa il 2010-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611884-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, non è ravvisabile "lite pendente", suscettibile di definizione a norma dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, quando l'atto impugnato si risolve in una mera liquidazione di imposta, secondo criteri predeterminati dalla legge ed attraverso semplici operazioni contabili, alla stregua di quanto dichiarato dallo stesso contribuente, come nel caso di avviso di liquidazione dell'imposta sulla base di dichiarazione di successione formalmente regolare proveniente dagli eredi (ancorché successivamente emendata per supposti errori di fatto e di diritto), in quanto in tali ipotesi non può parlarsi di atto impositivo nè di importo, che formi oggetto di contestazione, al quale parametrare una somma da corrispondere per la chiusura della lite, atteso che la valutazione dell'asse viene necessariamente a corrispondere alla richiesta formulata dal soggetto obbligato al pagamento dell'imposta sui valori da lui stesso dichiarati, né può parlarsi di lite effettiva - e non meramente apparente -, concernente, cioè, l'accertamento dell'esistenza e dell'entità dei presupposti per l'imposizione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 27, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 32, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)