Sez. 1, Sentenza n. 3036 del 15/11/1973 (Rv. 366756 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - NORME SULLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE - APPLICABILITA - LIMITI - NORME SULL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - APPLICABILITA - NORME SULLA NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE RELATIVA A CAUSE SCINDIBILI - INCOMPATIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - NORME SULLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE - APPLICABILITA - LIMITI - NORME SULL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - APPLICABILITA - NORME SULLA NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE RELATIVA A CAUSE SCINDIBILI - INCOMPATIBILITA.*
Il regolamento di Competenza su istanza di parte e un vero e proprio mezzo di impugnazione, al quale sono applicabili le regole sulle impugnazioni in generale, sempre che non siano incompatibili con la disciplina particolare disposta dalla legge per il relativo procedimento. In proposito, la disciplina del litisconsorzio delineata nell'art 331 cod proc civ non contrasta con quella descritta nell'art 47 del codice di rito, che impone l'Obbligo di notificare il ricorso alle parti che non vi hanno aderito. Incompatibile, invece, risulta la disciplina dettata dall'art 332 cod proc civ, poiche, risolvendosi nella previsione di una mera litis denuntiatio, contrasta con quella del regolamento di Competenza, che considera le cause riunite (anche se scindibili sul piano del diritto sostanziale) come inscindibili sotto l'aspetto processuale e impone, percio, la necessita dell'integrazione del contraddittorio in caso di incompletezza del rapporto processuale. (V 2272/63; Conf 243/56; contra 2536/50; 2380/50; 995/47).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)