diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4111 del 08/04/1995 (Rv. 491710 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - RISPOSTE DEI TESTIMONI - APPREZZAMENTI E PARERI | Convincimento derivato al teste per sua stessa percezione - Rilevanza.
Stato
decisa il 1995-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491710-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - RISPOSTE DEI TESTIMONI - APPREZZAMENTI E PARERI

La regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti e non apprezzamenti o giudizi, deve essere intesa nel senso che tale prova non può tradursi in un'interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto; il che però, non significa che essa non possa esprimere anche il convincimento che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per sua stessa percezione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 231, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)