Sez. 3, Sentenza n. 2270 del 02/03/1998 (Rv. 513206 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - RISPOSTE DEI TESTIMONI - APPREZZAMENTI E PARERI | Convincimento derivato al teste per sua stessa percezione - Rilevanza.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - RISPOSTE DEI TESTIMONI - APPREZZAMENTI E PARERI
Il principio secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, deve essere inteso nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto senza che ciò comporti, peraltro, che essa non possa esprimere anche il convincimento che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per sua stessa percezione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 231, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)