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Sez. 1, Sentenza n. 684 del 14/12/1995 Ud. (dep. 22/01/1996) Rv. 203797 - 01

Reo - Concorso di persone nel reato - In genere | Concorso morale - Condizioni - Adesione all'altrui azione criminosa e rafforzamento della volontà dell'esecutore - Necessità - Connivenza non punibile: differenza.
Stato
decisa il 1995-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203797-01

Reo - Concorso di persone nel reato - In genere

In materia di concorso di persone nel reato, affinché la adesione di volontà possa costituire concorso morale come rafforzamento del disegno criminoso da altri concepito, occorre in concreto dimostrare il rapporto di causalità tra l'adesione del terzo - che in caso di risposta affermativa diventa concorrente morale - e l'incentivo che ne deriva all'attività dell'autore materiale. Vale a dire se quest'ultimo manifesta la interruzione di commettere il reato, va dimostrato come un suggerimento di un terzo, per la sua peculiarità, sia causa efficiente del rafforzamento di detta intenzione perché sia posta in essere manifestazione partecipativa a titolo di concorso morale, altrimenti si verte in connivenza non punibile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)