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Sez. 6, Sentenza n. 6250 del 17/10/2002 Ud. (dep. 07/02/2003) Rv. 225926 - 01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE | Condizioni per l'integrazione del concorso punibile - Fattispecie - Condotta di soggetto che, su sollecitazione della vittima, procuri un colloquio di questa con il responsabile di richieste estorsive, e vi assista passivamente - Rilevanza della condotta - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225926-01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE

In tema di concorso di persone nel reato, non costituisce condotta di partecipazione - per difetto dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato - il comportamento di chi, sulla diretta richiesta del destinatario di pretese estorsive interessato a trattare una dilazione dei pagamenti impostigli da una organizzazione criminale, si limiti ad accompagnare presso la vittima un esponente di detta organizzazione, ed assista in silenzio al conseguente colloquio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)