Sez. 3, Sentenza n. 12027 del 06/11/1992 (Rv. 479374 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Equo canone - Determinazione - Coefficienti correttivi del costo base - In genere | Integrale ristrutturazione o completo restauro dell'immobile - Equiparazione agli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975 agli effetti di cui all'art. 22 della legge n. 392 del 1978 - Esclusione.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Equo canone - Determinazione - Coefficienti correttivi del costo base - In genere
In tema di determinazione dell'equo canone, a norma della legge 27 luglio 1978 n. 392, l'integrale ristrutturazione od il completo restauro dell'immobile non possono equipararsi, agli effetti di cui all'art. 22 di detta legge, agli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975, in modo da influire sulla determinazione del costo base con l'attribuzione di quello stabilito ai sensi della citata norma per l'anno coincidente con l'ultimazione dei lavori, atteso che la determinazione del costo base presuppone l'utilizzazione di parametri (incidenza del contributo di concessione, costo dell'area), oneri di urbanizzazione) che non incidono sulla ristrutturazione neanche quando questa abbia comportato l'ampliamento dell'edificio con l'aggiunta di alcuni vani.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)