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Sez. 1, Sentenza n. 1154 del 26/05/1967 (Rv. 327583 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE- SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - CRITERIO OGGETTIVO.*
Stato
decisa il 1967-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327583-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE- SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - CRITERIO OGGETTIVO.*

Agli effetti della ripartizione dell'Onere delle spese giudiziali, la soccombenza - sia che venga determinata da ragioni di merito, sia da ragioni di ordine processuale - costituisce un criterio oggettivo, che prescinde da ogni elemento di colpevolezza e va riferito all'esito finale della lite. (Cfr 2577'66; 2231'66; 196'66; 1785'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)